Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata
Ufficio competente: | Ufficio anagrafe | |
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Responsabile: | Nominativo: | Grisi Simona |
Telefono: | 0365 294610 | |
Fax: | 0365 22122 | |
Email: | anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it | |
PEC: | protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it | |
Termini di conclusione: | trascorso un anno dall'irreperibilità, entro 60 giorni dalla definizione dell'accertamento di irreperibilità | |
Normativa di riferimento: | D.P.R. 223/89 art. 11 lett.c) e succ.; avvertenze ISTAT relative alla legge e al regolamento anagrafico | |
Modalità di avvio: | Istanza di parte | |
ISTRUTTORIA | ||
Ufficio competente: | Ufficio anagrafe | |
Responsabile: | Nominativo: | Grisi Simona |
Telefono: | 0365 294610 | |
Fax: | 0365 22122 | |
Email: | anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it | |
PEC: | protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it | |
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE | ||
Ufficio competente: | Ufficio anagrafe | |
Responsabile: | Nominativo: | Grisi Simona |
Telefono: | 0365 294610 | |
Fax: | 0365 22122 | |
Email: | anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it | |
PEC: | protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it |
Il titolare del potere sostitutivo di tutti i procedimenti che riguardano il servizio è il Segretario Comunale.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato: ammesso ricorso al Prefetto di Brescia entro 30 giorni dalla data di deposito dello stesso nella casa comunale oppure al TAR per la Lombardia – Sezione distaccata di Brescia nei termini e modi di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e succ. modif. oppure, qualora si ritenga leso in un diritto soggettivo , al Tribunale di Brescia nei termini e modi di cui al c.p.c.
Sulla irreperibilità anagrafica dispone il comma 1 dell’art. 11 del D.P.R. 223/1989: la cancellazione dall’APR viene effettuata per irreperibilità al censimento a seguito delle risultanze delle operazioni del confronto censimento- anagrafe, ovvero, per irreperibilità accertata quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.
L’avvio della procedura per irreperibilità accertata avviene d’ufficio sulla base di informazioni pervenute all’ufficio anagrafe. Le relative segnalazioni possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonché da cittadini privati su comunicazione scritta e circostanziata, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare quanto dichiarato ed allegando fotocopia del documento di riconoscimento (vedi la modulistica allegata). La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio Anagrafe di verificare la posizione anagrafica degli interessati e, sulla base dei riscontri effettuati, adottare gli opportuni provvedimenti.
Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell'arco di dodici mesi. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni.