Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata

Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
  Fax: 0365 22122
  Email: anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
Termini di conclusione: trascorso un anno dall'irreperibilità, entro 60 giorni dalla definizione dell'accertamento di irreperibilità
Normativa di riferimento: D.P.R. 223/89 art. 11 lett.c) e succ.; avvertenze ISTAT relative alla legge e al regolamento anagrafico
Modalità di avvio: Istanza di parte
ISTRUTTORIA
Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
  Fax: 0365 22122
  Email: anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
  Fax: 0365 22122
  Email: anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it

Il  titolare del potere sostitutivo di tutti i procedimenti che riguardano il servizio è il Segretario Comunale.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato: ammesso ricorso al Prefetto di Brescia entro 30 giorni dalla data di deposito dello stesso nella casa comunale oppure al TAR per la Lombardia – Sezione distaccata di Brescia nei termini e modi di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e succ. modif. oppure,  qualora si ritenga leso in un diritto soggettivo , al Tribunale di  Brescia nei termini e modi di cui al c.p.c.

Sulla irreperibilità anagrafica dispone il comma 1 dell’art. 11 del D.P.R. 223/1989: la cancellazione dall’APR viene effettuata per irreperibilità al censimento a seguito delle risultanze delle operazioni del confronto censimento- anagrafe, ovvero, per irreperibilità accertata quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.
L’avvio della procedura per irreperibilità accertata avviene  d’ufficio sulla base di informazioni pervenute all’ufficio anagrafe. Le relative segnalazioni possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonché da cittadini privati su comunicazione scritta e circostanziata, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare quanto dichiarato ed allegando fotocopia del documento di riconoscimento (vedi la modulistica allegata). La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio Anagrafe di verificare la posizione anagrafica degli interessati e, sulla base dei riscontri effettuati, adottare gli opportuni provvedimenti.

 Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell'arco di dodici mesi. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni.