Cambio di residenza o cambio abitazione nel Comune

Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
  Fax: 0365 22122
  Email: anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
Termini di conclusione: due giorni lavorativi dalla dichiarazione (45 giorni sempre dalla data della dichiarazione è il termine per lo svolgimento delle attività di accertamento da parte del Corpo di Polizia Locale)
Normativa di riferimento: Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35
Mezzi e modalità di comunicazione esito finale: Silenzio assenso
Eventuale operatività: Silenzio assenso
Modalità di avvio: Istanza di parte
ISTRUTTORIA
Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
  Fax: 0365 22122
  Email: anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
  Fax: 0365 22122
  Email: anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it

Il titolare del potere sostitutivo di tutti i procedimenti che riguardano il servizio è il Segretario Comunale.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato: ricorso gerarchico al Prefetto di Brescia entro 30 giorni

dal ricevimento della presente oppure con ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria nei tempi e con le modalità indicate nel codice di procedura civile qualora ritenga leso un diritto soggettivo.

 

L''art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove

disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni

anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE

E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE

ALL'ESTERO), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

In sostanza i cittadini potranno presentare le istanze di cambio di residenza e cambio di via stando

comodamente a casa propria seduti davanti al proprio personal computer 24h su 24h.

Sarà infatti possibile trasmetterle attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero in

mancanza della Pec, attraverso la mail personale allegando fotocopia del documento di identità. Senza

dimenticare che sarà altresì possibile a tali fini, l’utilizzo del fax o della raccomandata.

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice

dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, i cittadini potranno presentare le

dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

1. direttamente all'ufficio anagrafe di piazza Scarpetta 1

2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Gardone Riviera, Servizi Demografici, p.zza

Scarpetta, 1 – 25083 GARDONE RIVIERA BS

3. per fax al numero 0365 22122

4. per via telematica ( tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it o all’indirizzo

mail info@comune.gardoneriviera.bs.it)

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta

nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua

la dichiarazione;

c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del

dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Nel modulo di dichiarazione a fine pagina, compilabile, è presente anche la dichiarazione  con la quale si attesta che l'alloggio viene legittimamente occupato, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28 marzo 2014 n. 47

Alla dichiarazione deve essere allegata:

  • copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo;

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela

con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni

in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata

nell'allegato A.

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'

allegato B.

La verifica della documentazione relativa alla regolarita’ del soggiorno dei cittadini di stati non appartenenti

all’Unione Europea precede l’iscrizione anagrafica mentre per i cittadini appartenenti all’Unione Europea la

verifica dei documenti è successiva all’iscrizione anagrafica.

NEW : Convivenze di fatto ai sensi della legge 76/2016

Per coloro che con il trasferimento  da altro Comune, o, se già residenti a Gardone Riviera , si trasferiscono ad altro indirizzo, e intendono formare una convivenza di fatto ai sensi della normativa sopra citata, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio residenza o  di cambio di indirizzo

Il modello è disponibile sempre a fine pagina

 

Il nuovo procedimento (in breve)

· è rilasciata all'interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente,

con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 e

recante l'informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento entro 2 giorni

lavorativi il comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di

presentazione della richiesta e - ove ne ricorra il caso - richiede la cancellazione al comune di

provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi, mentre entro 5 giorni lavorativi

comunica/conferma al comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda

individuale e di famiglia;

· nelle more il comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia

limitatamente alle informazioni documentate, il comune di provenienza invece sospende

immediatamente la certificazione.;

· il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali

deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro 45 giorni dalla data di

presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;

· in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell'accertamento in

ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune invia

all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90 s.mi. L'interessato ha

diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione

interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle

osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato

accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di

ripristino della posizione precedente

· le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle

dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione

anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali

esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si

applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la

decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della

dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3,

del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle

discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle

registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:

· nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a

cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;

· nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino

iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e dame immediata

comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva

iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;

· nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato

nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata