Separazione personale e divorzio - accordi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Simona Grisi
  Telefono: 0365294610
  Fax: 036522122
  Email: anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
Termini di conclusione: Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo
Normativa di riferimento: Articolo 12 della legge 162/2014
Modalità di avvio: Istanza di parte
ISTRUTTORIA
Ufficio competente: Ufficio anagrafe
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ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Ufficio competente: Ufficio anagrafe
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L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione  o di  scioglimento  o di  cessazione  degli effetti civili  del matrimonio  davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014.

In particolare i coniugi possono chiedere  congiuntamente all'ufficiale di stato civile  di registrare  un atto in cui, con il consenso reciproco,  dichiarano  di volersi separare o  di voler sciogliere o fare cessare  gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto  ha la stessa efficacia della sentenza di separazione  e di divorzio dei giudici .

 

Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

·         siano residenti a  Gardone Riviera  tutti e due o almeno uno  dei due

·         oppure abbiano contratto  il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Gardone Riviera

·         oppure, se sposati all'estero, abbiano  trascritto a Gardone Riviera l'atto di matrimonio

·         non abbiano figli  minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

 

Con la circolare n 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile non può contenere “patti di trasferimento patrimoniale “ produttivi di effetti traslativi di diritti reali ma che non rientra in detto divieto l'inserimento nell'accordo dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio  (c.d. assegno divorzile)


In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere  ciascuno da un avvocato di fiducia.

I coniugi interessati  a redigere  l'atto  di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono fissare un appuntamento chiamando al n. 0365 294610 oppure inviando una mail all'indirizzo anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it

 

Documentazione  da presentare

E' necessario presentarsi con un documento d'identità in corso di validità; la documentazione di Stato Civile necessaria (copie integrali degli atti di nascita e di matrimonio...) e i modelli di autocertificazione attestanti il possesso dei requisiti vengono predisposti dall'Ufficio; nel caso di cessazione degli effetti civili /scioglimento del matrimonio, eventualmente l'Ufficiale dello Stato Civile potrebbe richiedere ai coniugi di presentare -  se non fosse annotata la separazione degli stessi nell'atto di matrimonio -          copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione  o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.

Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per  confermarlo. L'ufficiale di stato civile concorda  tale data con i  coniugi  e la indica in una ricevuta/invito che consegna loro al termine del primo appuntamento. La mancata comparizione dei coniugi  a questo appuntamento  rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.


Costo

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso

 

Modifica degli accordi

E' possibile per i coniugi , sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,  modificare  consensualmente le condizioni  contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali .
Sarà sempre necessario concordare un appuntamento.
Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso