Cancellazione anagrafica per morte

Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
  Fax: 0365 22122
  Email: anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
Termini di conclusione: 3 giorni
Normativa di riferimento: D.P.R. 223/89 art. 11 c.1 lett.a) e succ.
Modalità di avvio: Istanza d'ufficio
ISTRUTTORIA
Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
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  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
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Il titolare del potere sostitutivo di tutti i procedimenti che riguardano il servizio è il Segretario Comunale

 

La cancellazione per morte può derivare sia dal decesso della persona come evento biologico che dalla morte presunta giudizialmente dichiarata. In entrambe le ipotesi la cancellazione anagrafica  è obbligatoria in conseguenza diretta della comunicazione da parte dell’ufficiale di stato civile che ha formato o trascritto l’atto di morte o annotato la sentenza dichiarativa di morte presunta (art. 49 del D.P.R. 396/2000

La morte biologica comporta la cancellazione anagrafica in via definitiva e assoluta, mentre in quella ‘per morte presunta’ è ipotizzabile per la persona cancellata la possibilità della reiscrizione.

La  cancellazione anagrafica a seguito di morte biologica avviene con decorrenza dalla data del decesso.

Se la persona deceduta era coniugata sarà annotata la vedovanza nella scheda individuale del coniuge superstite, e se era intestataria del foglio di famiglia si provvede a individuare un nuovo intestatario modificando di conseguenza la posizione di tutti gli altri componenti.