Rilascio attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari

Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
  Fax: 0365 22122
  Email: anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
Termini di conclusione: 45 giorni
Normativa di riferimento: D.Lgs. 30/2007
Modalità di avvio: Istanza di parte
ISTRUTTORIA
Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
  Fax: 0365 22122
  Email: anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
  Fax: 0365 22122
  Email: anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it

Il  titolare del potere sostitutivo di tutti i procedimenti che riguardano il servizio è il Segretario Comunale.

A partire dall'11 aprile 2007 i cittadini europei che vogliono stabilirsi in Italia, o in un altro stato dell’Unione Europea, non hanno più l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno. Dopo tre mesi dall'ingresso è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di residenza.

Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità.

I cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un’attività lavorativa stagionale, qualora manifestino l’intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell’attività lavorativa, potranno essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all’art. 32 del D.P.R. 223/1989.   In tal caso, l’ufficiale d’anagrafe potrà rilasciare l’attestazione, opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all’iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea), oltre ad apporre una precisa limitazione temporale alla validità dell’attestato, pari ad un anno dall’iscrizione stessa.

Il cittadino dell’Unione iscritto in tale registro dovrà essere cancellato, anche d’ufficio, entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione.

Nel caso in cui risulti avere stabilito la sua dimora abituale nel comune, per poter essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, oltre ai normali requisiti di residenza, dovrà dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti previsti dal D. lgs. n. 30/2007.

Per comprendere chiaramente quali sono i documenti da presentare all'atto della richiesta si può consultare il seguente prospetto che riporta le casistiche contemplate dalle nuove direttive (i modelli di autocertificazione riportati sono disponibili presso l'Ufficio Anagrafe al momento della richiesta):


Scarica qui il prospetto
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