Rilascio attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadini comunitari
Ufficio competente: | Ufficio anagrafe | |
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Responsabile: | Nominativo: | Grisi Simona |
Telefono: | 0365 294610 | |
Fax: | 0365 22122 | |
Email: | anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it | |
PEC: | protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it | |
Termini di conclusione: | 90 giorni | |
Normativa di riferimento: | D.Lgs n. 30/2007, art. 14 | |
Modalità di avvio: | Istanza di parte | |
ISTRUTTORIA | ||
Ufficio competente: | Ufficio anagrafe | |
Responsabile: | Nominativo: | Grisi Simona |
Telefono: | 0365 294610 | |
Fax: | 0365 22122 | |
Email: | anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it | |
PEC: | protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it | |
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE | ||
Ufficio competente: | Ufficio anagrafe | |
Responsabile: | Nominativo: | Grisi Simona |
Telefono: | 0365 294610 | |
Fax: | 0365 22122 | |
Email: | anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it | |
PEC: | protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it |
Il titolare del potere sostitutivo di tutti i procedimenti che riguardano il servizio è il Segretario Comunale.
Per ottenere l'attestato di soggiorno permanente è necessario che il cittadino dell'Unione europea possieda i seguenti requisiti:
-
soggiorno legale per cinque anni continuativi (anche in un periodo antecedente la richiesta e anche antecedente la stessa adesione dello Stato di cui è cittadino. Per dimostrare tale requisito il cittadino comunitario deve documentare di di avere avuto per cinque anni (in un qualsiasi periodo durante la sua residenza in Italia) i requisiti di cui all'art. 7 della direttiva, corrispondenti ai requisiti previsiti dall'art. 7 del D.Lgs n. 30/2007. In pratica dovrà dimostrare di avere:
- lavorato per cinque anni continuativi (qualsiasi lavoro subordinato o autonomo in Italia, comprese le condizioni equiparabili al "lavoro" previste dall'art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 30/2007;
- se non può dimostrare di essere stato "lavoratore", in alternativa, dovrà dimostrare di aver soggiornato per cinque anni continuativi essendo in possesso, per tutto questo periodo, delle risorse economiche sufficienti ad evitare di essere diventato un onere irragionevole per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, oltre all'assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo che copra i rischi sanitari nel territorio nazionale;
- essere "familiare" (sempre ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007) di un cittadino dell'Unione Europea in possesso, sempre per 5 anni, dei requisiti previsti dall'art. 7 della direttiva.
La continuità di soggiorno non viene interrotta da:
- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari;
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
L'eventuale possesso dei requisiti di legalità (lavoro o risorse più assicurazione sanitaria) al momento della richiesta NON ha alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno permanente.
Per il rilascio dell'attestazione sono necessarie n. 2 marche da bollo da euro 16.00 (una per la richiesta e una per l'attestazione)