Autorizzazione alla cremazione

Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
  Fax: 0365 22122
  Email: anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
Termini di conclusione: immediato
Normativa di riferimento: D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; Legge Regionale 18 Novembre 2003, n. 22; Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.6; D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24; Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10
Modalità di avvio: Istanza di parte
ISTRUTTORIA
Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
  Fax: 0365 22122
  Email: anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
  Fax: 0365 22122
  Email: anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it

Il  titolare del potere sostitutivo di tutti i procedimenti che riguardano il servizio è il Segretario Comunale.

 

L'autorizzazione alla cremazione della salma viene rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del comune di decesso.

La domanda può essere presentata personalmente dal coniuge o parente del defunto, anche tramite un loro incaricato con delega scritta (addetto Impresa di Onoranze Funebri), o inoltrata a mezzo posta.
Alla richiesta di cremazione sono allegati tutti i documenti comprovanti:

  • la volontà del defunto di essere cremato;
  • il certificato del medico necroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'autorità giudiziaria;
  • copia del documento di identità valido del richiedente.

Forma della volontà espressa in vita dal defunto:

  • disposizione testamentaria;
  • iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;

in mancanza:

  •  volontà manifestata dal coniuge;

in difetto:

  •  volontà manifestata dal parente più prossimo (individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile) e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.