Dichiarazione di nascita
Ufficio competente: | Ufficio anagrafe | |
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Responsabile: | Nominativo: | Grisi Simona |
Telefono: | 0365 294610 | |
Fax: | 0365 22122 | |
Email: | anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it | |
PEC: | protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it | |
Termini di conclusione: | in tempo reale | |
Normativa di riferimento: | CODICE CIVILE art. 231 e seguenti D.P.R. n. 223 del 30.5.1989 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente LEGGE n.. 218 31.5.1995 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 - "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" art. 16 | |
Modalità di avvio: | Istanza di parte | |
ISTRUTTORIA | ||
Ufficio competente: | Ufficio anagrafe | |
Responsabile: | Nominativo: | Grisi Simona |
Telefono: | 0365 294610 | |
Fax: | 0365 22122 | |
Email: | anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it | |
PEC: | protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it | |
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE | ||
Ufficio competente: | Ufficio anagrafe | |
Responsabile: | Nominativo: | Grisi Simona |
Telefono: | 0365 294610 | |
Fax: | 0365 22122 | |
Email: | anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it | |
PEC: | protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it |
Il titolare del potere sostitutivo di tutti i procedimenti che riguardano il servizio è il Segretario Comunale.
La denuncia di nascita per la quale non è più necessaria la presenza dei testimoni può essere resa:
per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o entrambi
- da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
- da medico/ostetrica che ha assistito al parto
- da persona che ha assistito al parto
per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente se intendono riconoscere entrambi il figlio
Termini per la dichiarazione:
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza della madre (salvo diverso accordo espresso dai genitori in base al quale il padre può dichiarare la nascita nel comune di propria residenza)
Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Di tale ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
E’ vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente di un fratello o sorella viventi un cognome come nome nomi ridicoli o vergognosi.
Può essere attribuito un solo nome che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino. Il nome può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre; in questo caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato Civile e di anagrafe nonché nei documenti del bambino.
Documentazione da presentare:
- attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
- documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
- Per i genitori non residenti si richiede la presentazione per entrambi della carta d'identità valida contenente i dati anagrafici aggiornati (o documento equipollente ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000)