Pubblicazione di matrimonio

Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
  Telefono: 0365 294610
  Fax: 0365 22122
  Email: anagrafe@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
Termini di conclusione: ricezione della richiesta immediata; Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta esposizione dell'atto di pubblicazione (l'esposizione deve durare almeno 8 giorni consecutivi). Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta non può essere rilasciato prima del quarto giorno successivo all'avvenuta esposizione al fine di poter verificare che non sia stata avanzata alcuna opposizione.
Normativa di riferimento: D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 - "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997" CODICE CIVILE artt. 84 e segg
Modalità di avvio: Istanza di parte
ISTRUTTORIA
Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
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ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Ufficio competente: Ufficio anagrafe
Responsabile: Nominativo: Grisi Simona
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Il  titolare del potere sostitutivo di tutti i procedimenti che riguardano il servizio è il Segretario Comunale.

 

La pubblicazione di matrimonio consiste nell’affissione nell'albo pretorio web del Comune di un atto contenente le generalità dei futuri sposi. Viene fatta a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile ed ha la funzione di rendere noto il proposito di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni E’ inoltre il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

La pubblicazione deve essere richiesta da entrambi gli sposi o da persona che ne ha avuto l’incarico munita di procura speciale all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l’apposito verbale.

La richiesta è necessaria anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Accertata l’inesistenza degli impedimenti mediante l’acquisizione d’ufficio della documentazione necessaria presso i comuni di nascita e di residenza l’Ufficiale dello Stato Civile provvede all’affissione chiedendone esecuzione anche al comune di residenza dell’altro sposo se diverso da Gorizia.

Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei comuni di residenza per almeno otto giorni interi e consecutivi e trascorsi i tre giorni successivi senza che sia stata fatta alcuna opposizione l’ufficiale dello Stato Civile può procedere alla celebrazione del matrimonio o rilasciare il nulla osta al Parroco o ad altro ministro di culto.

Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.
La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno trascorsi i termini di legge al ritiro del nullaosta alla celebrazione da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio Civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.

Per poter contrarre matrimonio bisogna non trovarsi in alcuno dei casi di impedimento stabiliti dalla legge. Sono quindi necessari: la libertà di stato; essere maggiorenni e non interdetti.
Il Tribunale può comunque ammettere al matrimonio il minore che abbia già compiuto i 16 anni con decreto emesso in camera di consiglio.

La donna che sia già stata sposata non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi trecento giorni dalla data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Sono esclusi dal divieto i casi in cui la sentenza di divorzio sia stata pronunciata in base all’art.3 numero 2 lettere b) ed f) della L. 1.12.1970 n. 898 e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza a generare anche soltanto di uno dei coniugi. Tale divieto temporaneo sussiste per la donna anche in caso di vedovanza. Il Tribunale può comunque autorizzare il matrimonio con proprio decreto

La legge stabilisce poi altri impedimenti nei casi in cui sussistano tra i coniugi determinati rapporti di parentela affinità affiliazione o adozione.

La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi viene acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

 

Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili devono essere muniti della richiesta del Parroco/ Ministro del culto.

Qualora poi ricorrano determinate situazioni gli sposi devono presentare all’atto della richiesta di pubblicazioni:

 

  • nullaosta dello straniero che intende sposarsi in Italia o altro documento necessario in questo caso
  • decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art.87 c.c.)
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art.89 c.c.)
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età

PER LO STRANIERO residente che volesse contrarre matrimonio in Italia essendo le condizioni regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza oltre ad altra documentazione che l’Ufficiale dello stato Civile può richiedere per verificare l’esattezza delle dichiarazioni il documento fondamentale è il NULLA-OSTA rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.

Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del suo paese e deve indicare: nome cognome data e luogo di nascita paternità maternità cittadinanza residenza e stato libero in quanto celibe nubile divorziato/a o vedovo/a.
Può essere rilasciato:

  • dall’autorità Consolare in Italia con firma del Console legalizzata presso la Prefettura del luogo ove ha sede il Consolato.
  • dall’autorità del proprio paese documento che deve essere tradotto e legalizzato presso il Consolato o Ambasciata italiana all’estero.

In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse e per questo motivo è meglio mettersi in contatto con l’Ufficiale dello stato Civile con largo anticipo sul matrimonio.

L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 16,00. Se uno degli sposi non è residente in Gardone Riviera dovendosi procedere alla richiesta di pubblicazione anche presso altro comune saranno richieste n.2 marche da bollo da Euro 16,00.