TARES - esposizione generale e modulistica

Ufficio competente: Servizio tributi
Responsabile: Nominativo: Dario Righettini
  Telefono: 0365294612
  Fax: 036522122
  Email: tributi@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: tributi.gardoneriviera@anutel.it
Normativa di riferimento: Art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201
Modalità di avvio: Istanza di parte
ISTRUTTORIA
Ufficio competente: Servizio tributi
Responsabile: Nominativo: DArio Righettini
  Telefono: 0365294612
  Fax: 036522122
  Email: tributi@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: tributi.gardoneriviera@anutel.it
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Ufficio competente: Servizio tributi
Responsabile: Nominativo: Dario Righettini
  Telefono: 0365294612
  Fax: 036522122
  Email: tributi@comune.gardoneriviera.bs.it
  PEC: tributi.gardoneriviera@anutel.it

Il titolare del potere sostitutivo di tutti i procedimenti che riguardano il servizio è il Segretario Comunale.

Il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi

 

A partire dal 1° gennaio 2013 in tutti i comuni italiani è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Tale nuovo tributo sostituisce la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) mantenendone i presupposti impositivi: è infatti dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La normativa

La norma di riferimento (art. 14 D.L. n. 201/201), riprende in gran parte le disposizioni relative alla TARSU (applicata a Gardone Riviera fino al 2012), combinandole con alcune previsioni della TIA (tariffa di Igiene Ambientale, mai applicata nel nostro Comune).

In particolare, per quanto riguarda le tariffe, si prevede l'applicazione del "metodo normalizzato" di cui al DPR n. 158/1999, già utilizzato per il calcolo delle tariffe TIA. Con questo metodo le entrate tariffarie devono coprire tutti i costi del servizio rifiuti.

Le tariffe

Le tariffe a copertura di tali costi sono suddivise in due parti:

  • una parte a copertura dei "costi fissi" del servizio (importo a mq sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche);
  • una parte a copertura dei "costi variabili" (quota fissa in base al numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche e importo a mq per le utenze non domestiche).

Per le utenze domestiche, il parametro del numero dei componenti il nucleo familiare è espressamente previsto dalla normativa (DPR n. 158/1999). E' però allo studio la possibilità di commisurare le tariffe in base alle effettive quantità di rifiuti conferiti dai singoli utenti (solo per la quota che copre i costi variabili del servizio). Valutazioni definitive potranno essere effettuate solo dopo che il sistema di raccolta “porta a porta” potrà considerarsi “a regime”.

La collaborazione di ognuno potrà pertanto portare benefici a tutti.

La maggiorazione

Oltre alle tariffe a copertura dei costi del servizio rifiuti, la normativa TARES introduce obbligatoriamente una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato che, pur originariamente destinata a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, è ora di totale competenza dello Stato.

La documentazione

 

Per l'applicazione del tributo sono stati approvati: